Descrizione

Abbattere alberi

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione delle specie vegetali, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono importanti fattori di qualità ambientale.

Non esiste una legge nazionale per la tutela degli alberi (ad eccezione di quelli monumentali), ma esistono dei Regolamenti comunali del verde o delle ordinanze sindacali che regolano il loro abbattimento in aree pubbliche e aree private.

La Regione Marche si è dotata di una specifica Legge regionale 23/02/2005, n. 6, art.1, nella quale disciplina le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell'assetto idrogeologico del territorio, nonché alla tutela, valorizzazione e sviluppo del lavoro e dell'occupazione nel settore forestale per la gestione sostenibile delle foreste basata sui principi della selvicoltura naturalistica, partecipativa e adattata alle condizioni locali, e delle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione forestale regionali, territoriale e aziendali. 

L'abbattimento di alberi non è sempre possibile, anche se si trovano in una proprietà privata, infatti la Sentenza della Corte di Cassazione 04/05/2005, n. 24396 ha affermato che i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto - seppur presenti in un giardino condominiale - appaiono "irreversibili" non solo per i condomini ma più in generale per i cittadini

Tutte le operazioni di potatura e taglio degli alberi devono essere effettuate a spese e a cura dei proprietari.

Si considerano ad alto fusto le piante aventi un diametro di almeno 15 centimetri a 1,30 metri da terra.

Si considera siepe qualsiasi formazione lineare chiusa della lunghezza di almeno 10 metri, composta da specie arbustive o da specie arboree mantenute allo stato arbustivo avente larghezza non superiore a 5 metri ed altezza inferiore a 5 metri.

Al fine di salvaguardare l'integrità ecologica e paesistico-ambientale del territorio regionale, la tutela della fauna selvatica, di prevenire la degradazione e l'erosione dei suoli, sono sottoposte a tutela le siepi ad eccezione di quelle che si trovano nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti, di quelle poste lungo le autostrade e di quelle facenti parte di cimiteri e di giardini pubblici o privati.

Approfondimenti

Ai sensi della Legge regionale del 23/02/2005, n. 6, art. 20, comma 1, nel territorio della regione sono protetti gli alberi ad alto fusto, isolati, in filare od a gruppi appartenenti alle seguenti specie: 

  • cipresso comune (Cupressus sempervirens)
  • pino domestico (Pinus pinea)
  • abete bianco (Abies alba)
  • tasso (Taxus baccata)
  • agrifoglio (Ilex aquifolium)
  • leccio (Quercus ilex)
  • farnia (Quercus robur)
  • cerro (Quercus cerris)
  • cerrosughera (Quercus crenata)
  • rovere (Quercus petraea)
  • roverella (Quercus pubescens) e relativi ibridi
  • castagno (Castanea sativa)
  • faggio (Fagus sylvatica)
  • acero campestre (Acer campestre)
  • acero napoletano o d'ungheria (Acer obtusatum)
  • acero opalo (Acer opalifolium)
  • acero di monte (Acer pseudoplatanus)
  • acero riccio (Acer platanoides)
  • tiglio (Tilia spp.)
  • albero di giuda (Cercis siliquastrum)
  • frassino maggiore (Fraxinus excelsior)
  • frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia) e orniello (Fraxinus ornus)
  • olmo campestre (Ulmus minor)
  • olmo montano (Ulmus glabra)
  • ciliegio canino (Prunus mahaleb)
  • sorbo domestico (Sorbus domestica)
  • ciavardello (Sorbus torminalis)
  • sorbo montano (Sorbus aria)
  • sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia)
  • carpino bianco (Carpinus betulus)
  • carpinella (Carpinus orientalis)
  • carpino nero (Ostrya carpinifolia)
  • bagolaro (Celtis australis)
  • pioppo bianco (Populus alba)
  • pioppo tremolo (Populus tremula)
  • ontano nero (Alnus glutinosa) e bianco (Alnus incana)
  • corbezzolo (Arbutus unedo)
  • fillirea (Phyllirea latifolia)
  • terebinto (Pistacia terebinthus)
  • lentisco (Pistacia lentiscus)
  • pino d'aleppo (Pinus halepensis)
  • gelso nero (Morus nigra)
  • gelso bianco (Morus alba).