Descrizione
Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente, anche on line, le attività di:
- produzione
- organizzazione
- intermediazione
- vendita di biglietti di viaggi e soggiorni
e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico.
Approfondimenti
La denominazione di un'agenzia di viaggio e turismo non deve essere uguale o simile alla denominazione adottata dalle altre agenzie operanti sul territorio nazionale, tale da creare confusione. Non è consentito, in ogni caso, adottare denominazioni di Comuni o di Regioni italiane.
La responsabilità tecnica delle agenzie è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell’elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia o può essere assunta dal titolare o gestore dell’agenzia, purché iscritto nel suddetto elenco.
L'iscrizione all'elenco regionale è subordinata al superamento dell’esame di idoneità dell’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia, indetto dalla Regione almeno ogni due anni (Legge regionale 11/07/2006, n. 9, art. 64).
Nel caso di sospensione dell’attività lavorativa del direttore tecnico per un periodo superiore a 60 giorni continuativi in un anno, il titolare o gestore dell’agenzia è tenuto a darne immediata comunicazione al SUAP, provvedendo contestualmente alla designazione temporanea di un altro direttore tecnico.
Nel caso di cessazione dell'attività lavorativa da parte del direttore tecnico, il titolare o gestore dell’agenzia deve darne comunicazione entro 30 giorni al SUAP, indicando contestualmente il nominativo del nuovo direttore.
L’apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, deve essere comunicata al SUAP nel cui territorio si intendono ubicare i relativi locali, come previsto dalla (Legge regionale 11/07/2006, n. 9, art. 59, com. 4).