Descrizione
La realizzazione di strutture sanitarie e/o socio-sanitarie è soggetta ad autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, art. 8-bis, art. 8-ter e della Legge regionale 30/06/2016, n. 21, art. 5.
La realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private comprende, oltre alla costruzione di nuove strutture:
- gli ampliamenti o le riduzioni di strutture già esistenti ed autorizzate, compresi:
- la trasformazione di strutture già esistenti:
- il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.
- la messa in esercizio delle strutture
Approfondimenti
Sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione (Regolamento regionale 01/02/2018, n. 1 art. 1):
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti
- strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale
- strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione e strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente
- stabilimenti termali
- studi odontoiatrici, altri studi medici o di altre professioni sanitarie, se attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche invasive, di particolare complessità organizzativa e tecnologica o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, nonché strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche e gli studi o le strutture dove si esegue attività di diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento.
L’accreditamento istituzionale è il processo attraverso il quale le strutture autorizzate acquisiscono la qualifica di soggetto idoneo all’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale.
L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso di ulteriori requisiti di accreditamento.
La Legge regionale 30/06/2016, n. 21, art. 17 definisce le procedure di accreditamento istituzionale.