Descrizione

Agriturismi

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali e attività connesse

Approfondimenti

Sono addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. È ammesso l’utilizzo di soggetti esterni all’impresa agricola per attività e servizi complementari all’agriturismo.

Rientrano in particolare tra le attività agrituristiche:

  • la fornitura di alloggio in appositi locali dell'azienda, con la somministrazione eventuale della prima colazione
  • l'ospitalità in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta
  • la somministrazione di alimenti e bevande, compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico
  • l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici, inclusa la mescita dei vini
  • l'organizzazione di attività, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, a carattere ricreativo, culturale, didattico, di pratica sportiva, escursionistico e di ippoturismo, svolte sia all'interno che all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa e anche in convenzione con gli enti locali.

L’attività agrituristica richiede l'esistenza di un rapporto di connessione con l’attività agricola che deve rimanere prevalente, cioè il tempo-lavoro impiegato nelle attività agricole deve essere superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica.

L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero di ospiti non superiore a 10 e l’azienda disponga di almeno due ettari di superficie agricola utilizzata.

Se si somministrano alimenti e bevande occorre presentare anche la notifica sanitaria.

In questo caso per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Negli agriturismi i pasti devono essere preparati facendo riferimento, prevalentemente, alla tradizione e tipicità della cucina rurale marchigiana.

Le aziende agrituristiche sono classificate in base ai requisiti posseduti, con l’assegnazione di un numero massimo di cinque "girasoli", come previsto dal Regolamento regionale 04/11/2013, n. 6 e dal Decreto ministeriale 13/02/2013.

La comunicazione dei requisiti posseduti dall’azienda per ottenere la classificazione è effettuata contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

L’attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per lo svolgimento dell’attività agrituristica.

Requisiti

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali previsti dalla Legge 20/02/2006, n. 96, art. 6, com. 1.

Per avviare un agriturismo è inoltre obbligatorio essere iscritti nell’elenco regionale degli operatori agrituristici (EROA) da parte del titolare dell'azienda agricola. La domanda di iscrizione all'elenco regionale deve essere presentata tramite:

Consulta il SIAR - sistema informativo agricoltura regionale

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Se si somministrano alimenti e bevande è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilitàstabiliti dal Decreto ministeriale 17/12/1992, n. 564.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa, esclusi quelli di categoria di lusso, sia i fabbricati strumentali all'attività agricola, esistenti sul fondo ed edificati da almeno dieci anni (Legge regionale 14/11/2011, n. 21).

Le attività agrituristiche possono essere esercitate anche nei nuclei e borghi rurali individuati dagli strumenti urbanistici comunali, in locali nella disponibilità dell'imprenditore agricolo. Possono altresì essere utilizzati gli immobili destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che non dispone di fabbricati e strutture nel fondo coltivato, purché ubicati nello stesso Comune o in un Comune contiguo.

Il Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 definisce i requisitiper realizzare correttamente i locali per la preparazione, la somministrazione e la degustazione di pasti, bevande e prodotti aziendali.

Attività correlate