Descrizione
L’attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
- gestire, su mandato dei familiari, le pratiche amministrative inerenti il decesso
- vendere le casse e altri articoli funebri
- trasportare il cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
Le agenzie funebri sono delle particolari agenzie d'affari che svolgono l’attività sull'intero territorio regionale che gestiscono affari altrui nel settore dell'attività funebre e offrono la propria opera a chiunque ne faccia domanda.
Approfondimenti
Se si vendono bare o altri articoli connessi all'attività funebre è necessario presentare o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
Se si disbrigano pratiche inerenti le onoranze funebri è necessario presentare o aver presentato anche comunicazione per agenzia d'affari.
Per l’apertura di ulteriori sedi commerciali occorre disporre di un incaricato alla trattazione degli affari in possesso dei requisiti formativi previsti per il direttore tecnico (Regolamento regionale 09/02/2009, n. 3).
La qualificazione professionale degli addetti avviene attraverso la frequenza a specifici corsi di formazione della durata di almeno 24 ore, con esame finale e rilascio di un attestato di abilitazione all’esercizio della professione e all’iscrizione nel registro regionale (Regolamento regionale 09/02/2009, n. 3, art. 15 e Deliberazione della Giunta regionale 07/09/2009, n. 1397).